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IL CANONE UNICO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE LEGGE FINANZIARIA 2020 – ART.1 – COMMI 837/847

la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la legge finanziaria e di bilancio per il 2020 al cui interno è contenuto il “canone unico” per l’occupazione del suolo pubblico,
che andrà a sostituire i vigenti regimi in materia di TOSAP e COSAP.

 

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 8161 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 911, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
839. Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o,in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.840. Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni

Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00
Comuni con oltre100.000 fino a 500.000 abitanti euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00

1 Il comma 816 così dispone: “816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 886 a 905 denominato « canone » è istituito dai comuni, d alle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti » e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 3 0 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

 

842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare è la seguente:
Classificazione dei comuni
Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60

 

843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l’anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato.

844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 822, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
845. Ai fini del calcolo dell’indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 8213, lettere g) e h), in quanto  compatibile.

846. Gli enti possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l’ente affidante.

847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.

Restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

 

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