Nota n. 9294 del 9/11/2018 – Ispettorato Nazionale del Lavoro – Sanzione per mancato versamento della retribuzione con strumenti tracciabili ai sensi dell’art. 1 comma 913, L. n. 2015/2017 – maxisanzione per lavoro “nero”
Risposta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad un quesito dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo in materia di sanzione per mancato versamento della retribuzione con strumenti tracciabili e cumulabilità con la maxisanzione per lavoro “nero” |
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 9294 del 9 novembre 2018, ha risposto ad un quesito posto dall’Ispettorato di Bergamo relativamente al caso in cui gli ispettori verifichino l’impiego di lavoratori in “nero” ed accertino che la corrispondente retribuzione sia stata erogata in contanti agli stessi lavoratori.
In questo caso è applicabile la sanzione prevista per quest’ultima violazione, in aggiunta a quella definita come maxisanzione per lavoro “nero”.
L’Ispettorato ha chiarito, infatti, che la sanzione prevista dall’art. 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 “discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione per lavoro nero“.
A tal proposito l’Ispettorato ha specificato che in caso di lavoro “nero” e di effettivo accertamento della corresponsione giornaliera della retribuzione, si configurerebbero tanti illeciti per quante giornate di lavoro “in nero” sono state retribuite.
Viene, infine, confermata dall’Ispettorato l’adozione della diffida accertativa in caso di erogazione della retribuzione in contanti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro.