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Bonus Moda 2022: primi approfondimenti operativi sul credito d’imposta

DECRETO LEGGE N. 4 DEL 27 GENNAIO 2022 (C.D. “SOSTEGNI TER”) CON RISORSE AL DETTAGLIO MODA 

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. 

Si segnala, in particolare, che il provvedimento, a seguito dell’importante azione sindacale di Federazione Moda Italia con Confcommercio – pur nell’esiguità delle risorse – ha tra l’altro:

  1. ESTESO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI TESSILI, MODA, CALZATURE E PELLETTERIA DEL CREDITO D’IMPOSTA DEL 30% SULLE RIMANENZE DI MAGAZZINO PER L’ESERCIZIO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2021 (ex art. 48 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
  2. ISTITUITO il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio” prevedendo un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO anche per le ATTIVITA’ COMMERCIALI della MODA.

CREDITO D’IMPOSTA SU RIMANENZE MAGAZZINO

In particolare, il Decreto Legge n. 4, del 27 gennaio 2022 (c.d. “SOSTEGNI TER”) all’art. 3 comma 3, stanzia ulteriori risorse (pari a 100 milioni di euro che si aggiungono ai 150 milioni di euro già previsti in precedenza per complessivi 250 milioni di euro) ed estende il CREDITO D’IMPOSTA DEL 30% SULLE RIMANENZE DI MAGAZZINO (ex art. 48 bis del Decreto Rilancio), riconoscendo un CREDIT TAX alle ATTIVITA’ COMMERCIALI DELLA MODA con i seguenti codici ATECO 2007:

47.51 – Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

  • 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
  • 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

  • 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
  • 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
  • 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
  • 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
  • 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

  • 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
  • 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

Per la fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori ci si rifà al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2021 che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici Ateco 2007 elencati nel decreto del 21 gennaio 2022 (47.51, 47.71, 47.72) e, ai fini dell’accesso al credito d’imposta, rileva il codice comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.

COME ACCEDERE AL CREDITO D’IMPOSTA PER LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Per accedere al tax credit, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio (ANNO FISCALE 2021) rispetto alla media del triennio precedente (ANNI FISCALI 2018-2019-2020), utilizzando l’apposito modello “Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori” che andrà inviato esclusivamente per via elettronica, direttamente dal contribuente o da un incaricato abilitato, tramite, i canali telematici dell’Agenzia, secondo il tracciato informatico indicato.
Una volta trasmessa la comunicazione, il sistema rilascerà, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia di chi ha trasmesso il modello.

ATTESTAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE RIMANENZE

  • Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale occorre una CERTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO, rilasciata da un REVISORE LEGALE o da una SOCIETA’ DI REVISIONE;
  • Per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021 (Prot. n. 0293378/2021), la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, va inviata:

  • dal 10 MAGGIO 2022 al 10 GIUGNO 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

CODICE TRIBUTO

Con RISOLUZIONE N. 65/E del 30 novembre 2021 per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
6953” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà stabilita la percentuale di spettanza del credito. Per i bonus superiori a 150mila euro l’Agenzia comunicherà l’autorizzazione all’utilizzo previa verifica antimafia.

Il tax credit è utilizzabile per le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021:

  • entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione) per i soggetti diversi dai precedenti.

Il modello F24 è scartato in caso di indicazione di un credito d’imposta superiore a quello spendibile. Il rifiuto è comunicato tramite ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA
L’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Con una certa soddisfazione per la categoria, nonostante l’esiguità delle risorse ( 200 milioni di euro) e la parzialità della misura, il Decreto Legge “Sostegni Ter” n. 4 del 27 gennaio 2022, all’art. 2, ha istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio” identificate anche dai seguenti codici ATECO 47.5, 47.71 e 47.72tra le attività economiche particolarmente danneggiate dal Covid-19 e riconoscendo un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO alle imprese che possiedono i seguenti requisiti:

  • avere ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro
  • aver subito una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019
  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Per rendere operativa la misura occorre un Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico contenente modalità operative di concessione ed erogazione degli aiuti nonchè dei termini di presentazione delle domande esclusivamente in via telematica.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo è calcolato in base alla DIFFERENZA TRA L’AMMONTARE MEDIO MENSILE DEI RICAVI RELATIVI AL PERIODO D’IMPOSTA 2021 E QUELLO DEL 2019 applicando le seguenti percentuali:

  • 60% = per FATTURATI nel 2019 fino a 400 mila euro;
  • 50% = per FATTURATI nel 2019 tra i 400 mila  e 1 milione di euro;
  • 40% = per FATTURATI nel 2019 tra 1 milione e 2 milioni di euro.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

A chiusura dei termini di presentazione delle domande, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si provvederà ad una riparametrazione proporzionale dei contributi spettanti.

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